ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIONS CLUBS – STATUTO INTERNAZIONALE
ARTICOLO I
Denominazione
Questa organizzazione è denominata: Associazione Internazionale dei Lions Clubs.
ARTICOLO II
Scopi
Gli scopi di questa Associazione saranno:
(a) Organizzare i ‘‘Service Clubs’’ denominati ‘‘Lions Clubs’’ ed averne la sovrintendenza.
(b) Coordinare le attività dei clubs ed uniformare la loro amministrazione.
(c) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
(d) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
(e) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
(f) Unire i clubs con i vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
(g) Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse
pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
(h) Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità
senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza
e di serietà morale nel commercio, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi
pubblici ed anche nel comportamento in privato.
ARTICOLO III
Affiliazione
Fanno parte dell’Associazione tutti i Lions Clubs debitamente organizzati e costituiti
secondo le presenti norme.
ARTICOLO IV
Emblema, Colori, Slogan e Motto
Sezione 1. EMBLEMA DELL’ASSOCIAZIONE.
L’emblema dell’Associazione e dei clubs è come da seguente disegno:
Sezione 2. USO DEL NOME E DELL’EMBLEMA.
Il nome, il distintivo, l’emblema e le altre insegne dell’Associazione e dei Lions Clubs
ad essa affiliati potranno essere usati in base alle norme stabilite di volta in volta dal
Regolamento.
Sezione 3. COLORI DELL’ASSOCIAZIONE.
I colori dell’Associazione e dei clubs associati sono porpora ed oro.
Sezione 4. SLOGAN.
Lo Slogan sarà: Libertà, Intelligenza, la Sicurezza della Nostra Nazione.
Sezione 5. MOTTO.
Il Motto sarà: We Serve.
ARTICOLO V
Officer e Consiglio d’Amministrazione Internazionale
Sezione 1. OFFICERS.
Gli Officer dell’Associazione sono: il Presidente, l’Immediato Past Presidente, il Primo
Vice Presidente, il Secondo Vice Presidente, (che sono gli Officer esecutivi), i Direttori
Internazionali, i Governatori Distrettuali, il DirettoreEsecutivo, il Tesoriere, il
Segretario (il Direttore Esecutivo, il Tesoriere ed il Segretario sono i funzionari amministrativi)
ed ogni altro Officer designato dal Consiglio di Amministrazione
Internazionale.
Sezione 2. REQUISITI PER SOCIO/DELEGATO.
Ognuno degli Officers di questa Associazione, tranne gli Officers Amministrativi, che
sia Socio Effettivo ed in regola di un Lions Club debitamente omologato, in virtù della
sua carica sarà accreditato come delegato a tutti i Congressi Internazionali di questa
Associazione ed a quelli Distrettuali (Singoli, Sub e Multipli), senza essere compreso
nella quota dei delegati che il suo Club ha il diritto d’inviare ad ogni detto Congresso.
Sezione 3. COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INTERNAZIONALE PER AREE COSTITUZIONALI.
Il Consiglio di Amministrazione Internazionale di questa Associazione è composto dal
Presidente, dall’Immediato Past Presidente, dal Primo e Secondo Vice Presidente e
da Direttori eletti nel modo seguente:
In tutti gli anni pari, saranno eletti (17) direttori, due (2) dai clubs dell’India, Asia
del Sud, Africa e Medio Oriente; uno (1) dai clubs dell’Australia, Nuova Zelanda,
Papua Nuova Guinea, Indonesia e Isole del Sud Pacifico; tre (3) dai clubs dell’Europa;
tre (3) dai clubs dell’Oriente e dell’Asia Sud-Orientale; uno (1) dai clubs del Sud
America, America Centrale, Messico e Isole del Mar dei Carabi; e sette (7) dai clubs
degli Stati Uniti d’America e paesi affiliati, Bermude e Bahamas.
In tutti gli anni dispari, saranno eletti (17) direttori, due (2) dai clubs dell’India,
Asia del Sud, Africa e Medio Oriente; uno (1) dai clubsdel Canada; tre (3) dai clubs
dell”Europa; tre (3) dai clubs dell’Oriente e dell’Asia Sud- Orientale; uno (1) dai clubs
del Sud America, America Centrale, Messico e Isole del Mar dei Carabi; e sette (7)
dai clubs degli Stati Uniti d’America e paesi affiliati, Bermude e Bahamas.
Sezione 4. ELEZIONE, MANDATO, CARICHE VACANTI. (a) Gli Officers Esecutivi
ed i Direttori Internazionali saranno eletti in occasione della convention annuale
dell’Associazione. (b) Gli Officers Amministrativi saranno nominati e serviranno a discrezione
del Consiglio di Amministrazione Internazionale. (c) I Governatori
Distrettuali saranno eletti come stabilito nel Regolamento. (d) Ogni Officer Esecutivo
presterà servizio per il periodo di un solo anno, con inizio dopo la proclamazione della
sua elezione e con termine alla dichiarazione di elezione del suo successore durante
la seguente Convention dell’Associazione. (e) Ogni Governatore Distrettuale presterà
servizio per un solo anno con inizio alla chiusura della Convention dell’Associazione
che ha luogo nell’anno della sua elezione e con termine alla chiusura della Convention
seguente dell’Associazione. (f) I Direttori Internazionali presteranno servizio per due
anni e fin quando i loro successori sono stati eletti e certificati in base ai requisiti indicati
in questo Statuto e Regolamento. (g) Nessun Officer Esecutivo in carica, eletto
o nominato, può succedere a sé stesso senza l’approvazione del Consiglio di
Amministrazione Internazionale. (h) Nessun Direttore Internazionale o Governatore
Distrettuale può succedere a sé stesso. (i) Salvo quanto qui di seguito stabilito, nel
caso si rendesse vacante una qualunque carica, il Consiglio di Amministrazione
Internazionale potrà assegnarla per il periodo rimanente fino alla scadenza. (j) Nel
caso si rendesse vacante la carica di Presidente a causa di decesso, dimissioni, inabilità
da parte del Presidente a svolgere i propri compiti, o per qualunque altro motivo,
il Vice Presidente di rango successivo fungerà da Presidente ed avrà la stessa
autorità del Presidente sino al momento in cui tale carica vacante sarà assegnata dal
Consiglio di Amministrazione Internazionale per il periodo rimanente sino alla scadenza.
(k) Nel caso si rendesse vacante la carica di qualunque Vice Presidente a causa
di decesso, dimissioni, inabilità a svolgere i propri compiti, o per qualunque altro
motivo, la carica rimarrà vacante sino a quando non verrà assegnata dal Consiglio di
Amministrazione Internazionale per il periodo rimanente sino alla scadenza, fermo
restando tuttavia che ogni Vice Presidente dovrà essere eletto, come stabilito in questo
Statuto e Regolamento, a tutte le successive cariche. Qualunque socio di club che
sta attualmente ricoprendo o che ha ricoperto la carica di Direttore Internazionale
potrà essere un candidato al momento in cui il Vice Presidente designato si presenta
per essere eletto alla carica successiva. (l) Nel caso si rendesse vacante la carica
di Immediato Past Presidente Internazionale, essa rimarrà vacante finché non verrà
ricoperta dal successivo Immediato Past Presidente Internazionale di questa
Associazione. (m) Nel caso di disastro o di incidente nel quale la maggioranza o più
dei membri del Consiglio di Amministrazione Internazionale fossero feriti mortalmente
e/o incapacitati a svolgere i propri compiti, i rimanenti membri di tale consiglio, sia
che raggiungano o meno il numero legale per un quorum, avranno l’autorità di svolgere
i compiti del Consiglio di Amministrazione Internazionale fino alle successive elezioni
annuali dell’Associazione. (n) Nel caso di disastro o di incidente nel quale tutti i
membri del Consiglio di Amministrazione Internazionale siano feriti mortalmente o
resi incapaci di disimpegnare i loro compiti, il Past Presidente Internazionale che ha
ricoperto la carica più recentemente, convocherà entro dieci (10) giorni, una riunione
di tutti i Past Presidenti Internazionali e Past Direttori Internazionali con l’intento
di nominare sostituti per tutte le cariche fino allo scadere dei mandati. Tale riunione
dovrà aver luogo presso l’Ufficio Internazionale di questa Associazione non meno di
quindici (15) giorni e non più di venti (20) giorni dopo la convocazione. Le spese di
ragionevole entità dei partecipanti alla riunione saranno rimborsate dall’Associazione
in base ai Regolamenti della Contabilità. (o) In caso di un’evenienza sopra non specificata,
il Consiglio di Amministrazione Internazionale potrà ricoprire la carica resasi
vacante per il periodo rimanente fino allo scadere del mandato.
Sezione 5. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. (a) poteri direttivi
dell’Associazione, espressi o impliciti, saranno devoluti al Consiglio di
Amministrazione Internazionale che costituirà il corpo esecutivo dell’Associazione. (b)
Il Consiglio di Amministrazione Internazionale avrà: (1) La giurisdizione, la supervisione,
la direzione di tutti gli officers e comitati del suddetto Consiglio e di questa
Associazione; (2) La direzione generale ed il controllo delle attività, delle proprietà e
dei fondi dell’Associazione (3) Il compito di preparare ed approvare il bilancio preventivo
delle entrate e delle uscite dell’anno fiscale in corso. Il Consiglio non potrà approvare
o fare spese per le quali sia necessario usare i fondi di ri- serva o che spareggino
il bilancio in qualunque anno o che riflettano spese a carico delle entrate o delle
riserve di qualunque anno seguente salvo che con il voto favorevole dei 2/3 dell’intero
Consiglio di Amministrazione.
Sezione 6. RIUNIONI. Le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di
Amministrazione Internazionale saranno convocate e svolte in base a quanto indicato
nel Regolamento.
Sezione 7. DIRITTI DI VOTO. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione
Internazionale avrà diritto ad un (1) voto per qualunque questione che richiede la
decisione del Consiglio.
Sezione 8. COMPENSO. Tutti gli officers, ad eccezione del Direttore Esecutivo,
Tesoriere, Segretario e coloro che sono designati dal Consiglio di Amministrazione
Internazionale, serviranno senza alcun compenso; essi potranno, però, ricevere il
rimborso per le spese di ragionevole entità nelle quali incorrono per lo svolgimento
dei propri compiti, in base ai Regolamenti della Contabilità stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione Internazionale.
Sezione 9. DESTITUZIONE. Ogni officer eletto di questa Associazione può essere
destituito con il voto favorevole di due terzi (2/3) dell’intero Consiglio di
Amministrazione Internazionale.
ARTICOLO VI
Convention Internazionale e Delegati
Sezione 1. DATA E LUOGO. Ogni anno, all’epoca e nel luogo che sarà stabilito dal
Consiglio di Amministrazione, si terrà la Convention dell’Associazione.
Sezione 2. NUMERO DI DELEGATI. Ogni club debitamente omologato ed in regola
avrà diritto, in occasione di ogni convention di questa Associazione, ad un (1) delegato
e ad un (1) sostituto per ogni venticinque (25), o frazione superiore, come risulta
dai registri dell’ufficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede quello
in cui si terrà il congresso, PREMESSO comunque che ogni club ha diritto ad almeno
un (1) delegato ed un (1) sostituto. Per frazione superiore si intende un numero
di tredici (13) o più soci. La scelta di ognuno di questi delegati e supplenti dovrà essere
documentata da un certificato a firma del Presidente o Segretario o qualunque
altro funzionario debitamente autorizzato di quel club o, nell’eventualità che nessun
funzionario di quel club sia presente al Congresso, dal Governatore Distrettuale o
Governatore Neo Eletto del Distretto (Singolo o Sub) di cui il club è parte. I conti pendenti
possono essere regolarizzati ottenendo la qualifica di club “in regola” prima dell’ora
di chiusura della verifica delle credenziali, che verrà stabilita dalle norme del
rispettivo congresso. Ogni Past Presidente dell’Associazione avrà diritto a tutti i privilegi
dei delegati ad ogni Congresso Internazionale e del suo Distretto (Singolo, Sub
e Multiplo). Il Consiglio di Amministrazione Internazionale autorizzerà il rimborso, in
accordo con le correnti norme del Regolamento di Contabilità, delle spese, di ragionevole
entità, di ogni Past Presidente Internazionale che partecipi ad un Congresso
Internazionale e del suo Distretto (Singolo, Sub e Multiplo). Ogni Past Direttore
Internazionale di questa Associazione avrà diritto, in ogni congresso internazionale
ed in ogni congresso del suo Distretto (Singolo, Sub e Multiplo) a tutti i privilegi dei
delegati. I Past Presidenti Internazionali o Past Direttori Internazionali non saranno
inclusi nella quota dei delegati dei loro clubs in nessuno di detti congressi. Ogni Past
Governatore Distrettuale e Past Presidente di Consiglio che serve quale incaricato in
un comitato del Consiglio d’Amministrazione Internazionale ed il Lion(s) che serve nel
Comitato Esecutivo della LCIF avranno diritto ai privilegi di delegati con pieni poteri
di voto alla convention internazionale che si svolge durante la durata del loro incarico.
Tali past governatori distrettuali o past presidenti di consiglio non saranno inclu-
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si nel numero dei delegati del proprio club per tale convention internazionale. Ciascun
Presidente di Consiglio dell’Associazione, avrà diritto ai privilegi di delegati con pieni
poteri di voto alla convention internazionale che si svolge durante il suo incarico. I
presidenti di consiglio non saranno tuttavia inclusi nel numero dei delegati del proprio
club per detta convention internazionale.
Sezione 3. VOTO DEI DELEGATI. Ogni delegato autorizzato e presente di persona
avrà diritto a dare un voto di sua scelta per ogni carica che deve essere assegnata
ed un voto di sua scelta per ogni proposta che viene presentata durante il congresso.
Sezione 4. QUORUM. Il numero legale sarà costituito dalla maggioranza dei delegati
registrati presenti ad ogni sessione.
Sezione 5. VOTO PER PROCURA. Il voto per procura è assolutamente vietato in
tutti gli affari concernenti Clubs, Distretti (Singolo, Sub e Multiplo) e l’Associazione.
ARTICOLO VII
Organizzazione Distrettuale
Il territorio dei Lions Clubs regolarmente costituiti sarà suddiviso in Distretti e unità
amministrative, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
ARTICOLO VIII Clubs
Sezione 1. COSTITUZIONE DI CLUB. Salvo le eccezioni contemplate nel presente
Regolamento, il Consiglio Internazionale di Amministrazione ha pieno potere ed
autorità di sanzionare l’organizzazione e la costituzione di tutti i clubs secondo le
norme e le regole che lo stesso Consiglio potrà prescrivere. In base alle disposizioni
di questo statuto e regolamento e alle normative stabilite di volta in volta dal
Consiglio d’Amministrazione Internazionale, tutti i clubs saranno autonomi. Un Lions
club sarà considerato legalmente costituito soltanto quando la ‘‘Charter’’ sarà stata
ufficialmente rilasciata in base alle procedure stabilite, di volta in volta, dal Consiglio
d’Amministrazione Internazionale. L’accettazione della ‘‘Charter’’ da parte di un Lions
Club significherà la ratifica dello Statuto e Regolamento dell’Associazione ed il consenso
da parte di detto Lions Club che i suoi rapporti con questa Associazione siano
regolati ed applicati da questo Statuto e Regolamento in osservanza delle leggi in
vigore, di volta in volta, nello Stato ove ha sede l’Associazione Internazionale dei
Lions Clubs.
Sezione 2. REQUISITI PER L’AFFILIAZIONE AD UN LIONS CLUB. La qualifica
di socio di un Lions Club debitamente costituito può essere concessa alle persone
maggiorenni di ottima condotta morale che godono di buona reputazione nella comunità.
L’iscrizione al club avverrà solamente per invito.
ARTICOLO IX
Fondi di Riserva d’Emergenza
Sezione 1.. COSTITUZIONE DEL FONDO. L’Associazione costituirà un fondo speciale,
denominato Fondo di Riserva per Casi di Emergenza. Tale FONDO sarà amministrato
separatamente dagli altri fondi dell’Associazione.
Sezione 2. CORPUS DEL FONDO. Nessuna quota annuale pro-capite pagata da
ogni socio sarà accantonata e destinata al FONDO, fermo restando, però, che ogni
anno gli interessi provenienti dagli investimenti del FONDO siano aggiunti al capitale
base del FONDO.
Sezione 3. AMMINISTRAZIONE DEL FONDO. Il FONDO sarà amministrato come
segue: (a) Il capitale di questo FONDO potrà essere investito e re-investito in conformità
alla normativa riguardante gli investimenti, stabilita dal Comitato Finanze e
Operazioni della Sede Centrale ed approvata dal Consiglio d’Amministrazione
Internazionale. Lo scopo della normativa sugli investimenti dovrà essere quello di
ottimizzare il rendimento degli investimenti del Fondo di Riserva per casi di
Emergenza, tenendo in considerazione dei margini di rischio ponderati ed accettabili
per l’Associazione. (b) Le uscite di tale fondo per ogni anno fiscale non dovranno
superare una somma pari a metà (1/2) del valore attivo totale (capitale e guadagni
non utilizzati) del Fondo al primo giorno dell’anno fiscale corrente. (c) Il capitale e/o
gli interessi di questo FONDO possono essere utilizzati soltanto per spese autorizzate
in modo specifico da almeno due terzi (2/3) dei membri del Consiglio
d’Amministrazione Internazionale e soltanto per finanziare spese correnti necessarie
a coprire le esigenze minime di funzionamento dell’Associazione che non possono
essere coperte dalle entrate correnti dell’Associazione e che non riguardano le sedici
(16) principali attività o altri progetti dell’Associazione, la pubblicazione della rivista
Lion, le riunioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale o i Congressi
Internazionali. (d) Nel caso che il capitale e/o gli interessi di tale FONDO siano utilizzati
per spese autorizzate e, di conseguenza, la rimanenza del FONDO sia inferiore al
sessanta (60%) percento del totale delle spese dell’associazione dell’anno precedente,
il Consiglio d’Amministrazione Internazionale dovrà prendere le necessarie disposizioni
per riportare, nell’ambito di tre (3) anni dalla data della spesa autorizzata, l’importo
del FONDO a non meno del sessanta (60%) percento del totale delle spese dell’associazione
dell’anno precedente. Il fondo sarà limitato al settanta (70%) del totale
delle spese dell’associazione dell’anno precedente e l’eccesso dei fondi sarà trasferito
al fondo generale.
ARTICOLO X
Emendamenti
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il presente Statuto può essere
variato esclusivamente in sede di regolare Congresso annuale dell’Associazione su
proposta del Comitato Statuto e Regolamento e con voto favorevole di almeno due
terzi (2/3) dei delegati certificati e votanti.
Per poter essere presentata al Congresso Internazionale per la votazione, ogni modifica
deve: (a) essere stata approvata dal Consiglio di Amministrazione Internazionale;
o, (b) essere stata approvata mediante risoluzioni di Congressi di Distretti Singoli e/o
Multipli che rappresentino non meno del cinquantuno (51%) per cento del numero
totale dei soci dei Clubs dell’Associazione al 1 luglio dell’anno fiscale nel quale l’emendamento
è presentato al Consiglio di Amministrazione Internazionale per essere
posto in votazione.
Sezione 2. AVVISO. Qualunque emendamento proposto deve essere pubblicato
sulla rivista THE LION o altra pubblicazione ufficiale dell’Associazione almeno trenta
(30) giorni prima del Congresso durante il quale sarà presentato per il voto.